STATUTO

ART. 1
E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione Setificio”.

La Fondazione ha sede in Como.

ART. 2
La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa si propone esclusivamente di coordinare, promuovere, sostenere e realizzare ogni genere di iniziative idonee a favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

–            il mantenimento di stretti rapporti di reciproca informazione tra il mondo produttivo serico e l’I.T.I.S. Paolo Carcano di Como, cosicchè l’attività didattica che si svolge all’interno della scuola sia costantemente adeguata all’evoluzione della tecnologia e coordinata alle esigenze dell’industria;

–            l’approfondimento e l’aggiornamento della formazione tecnico-professionale dei docenti e degli alunni dell’I.T.I.S. Paolo Carcano di Como, da ricercare anche mettendo a disposizione della scuola macchinari e strumenti di interesse tecnico-scientifico eventualmente ricevuti in donazione, o favorendone l’acquisizione da parte dell’Istituto stesso;

–            la migliore conservazione e manutenzione, sempre a fini di approfondimento e aggiornamento tecnico-professionale, dei macchinari e degli strumenti acquisiti dall’I.T.I.S. o messi a sua disposizione;

–            la promozione dell’I.T.I.S. presso l’opinione pubblica, gli enti pubblici, gli enti privati interessati al settore serico, le famiglie degli alunni e dei potenziali alunni;

–            la tutela e la conservazione della cultura tessile comasca e del patrimonio.

Nel caso in cui  l’I.T.I.S. Paolo Carcano venisse accorpato con altri istituti scolastici, o assorbito da uno di essi, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la prosecuzione dell’attività della Fondazione a favore della sezione del nuovo istituto che apparirà continuatrice dell’attività dell’I.T.I.S. Paolo Carcano.

ART. 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a)        i beni donati dai fondatori, come risulta dall’atto costitutivo;

b)        gli eventuali ulteriori conferimenti provenienti dai fondatori a titolo di liberalità, nonchè i beni immobili e mobili, e le elargizioni,  che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di enti e privati, con espressa destinazione all’incremento del patrimonio;

c)        le somme derivanti dai redditi del patrimonio, che il consiglio di amministrazione delibererà di destinare ad incremento dello stesso.

ART. 4
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a)        i redditi del patrimonio;

b)        i contributi provenienti da enti e privati interessati agli scopi della Fondazione, che non siano espressamente destinati all’incremento del patrimonio;

c)        i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni per realizzare iniziative rientranti negli scopi della Fondazione.

ART. 5
Organi della Fondazione sono:

–            il presidente, il vice-presidente ed il presidente onorario;

–            il consiglio di amministrazione;

–            il comitato esecutivo;

–            il comitato scientifico.

ART. 6
Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio che lo ha eletto.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e detiene i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione, esercitandoli secondo le delibere di volta in volta assunte dal consiglio di amministrazione e le conseguenti deleghe conferitegli.

Il presidente ha inoltre la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

Inoltre, egli convoca e presiede il comitato scientifico.

Egli può delegare le proprie funzioni ad uno o più consiglieri, anche disgiuntamente tra di loro, previa autorizzazione del consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente.

Il presidente onorario viene nominato dal consiglio di amministrazione tra le persone che si sono distinte per meriti particolari nei confronti della fondazione.

Il mandato del presidente onorario è vitalizio, salva la facoltà di rinunzia alla carica.

Al presidente onorario sono conferiti tutti i poteri necessari, in esso compreso l’uso della firma dell’ente, per l’accettazione di donazioni o lasciti disposti a favore della fondazione, per l’esecuzione e sottoscrizione dei contratti e delle operazioni bancarie deliberati dal consiglio di amministrazione.

ART. 7
Il consiglio di amministrazione è composto da 11 membri.

Fanno parte di diritto del consiglio il presidente onorario, il Past President ed il Preside dell’I.S.I.S. 

Gli altri consiglieri sono designati dagli enti qui elencati nella seguente misura:  Associazione Italiana Disegnatori Tessili: 1 consigliere; Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Como: 1 consigliere; Associazione Provinciale Artigiani: 1 consigliere; Unione Industriali di Como: 1 consigliere; Associazione ex allievi dell’I.S.I.S. Paolo Carcano: 2 consi-glieri; Collegio Docenti I.S.I.S. Paolo Carcano: 1 consigliere; Sindacati Tessili comaschi: 1 consigliere. Tutti i consiglieri designati dagli enti sopra elencati debbono essere comunque rappresentativi del mondo dell’impresa tessile comasca. Il numero dei componenti il consiglio può essere modificato su delibera motivata del consiglio di amministrazione, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. 

Ove necessario, il consiglio coopta i consiglieri mancanti per il suo completamento.

ART. 8
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Tre mesi prima della scadenza del mandato, il presidente uscente, o, in caso di assenza, impedimento o inerzia di questi, il vice-presidente, invita gli enti cui compete la designazione dei consiglieri ad indicare i loro rappresentati nel futuro consiglio.

Il presidente uscente, o il vice-presidente nei casi sopra indicati, convoca il nuovo consiglio entro venti giorni dalla scadenza del mandato del precedente.

Se qualcuno degli enti aventi diritto non avesse comunicato il nome del proprio rappresentante, il consiglio può deliberare, con delibera motivata e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica prevista dall’art. 7 la riduzione del numero dei consiglieri; in alternativa, esso convoca il precedente rappresentante dell’Ente, che resterà in carica sino alla nomina del nuovo, purchè comunicata entro tre mesi dall’inizio del nuovo esercizio, ed in caso contrario per tutto il mandato.

Il presidente uscente presiede la prima riunione del nuovo consiglio, che provvede all’elezione delle cariche sociali.

Qualora, nel corso del mandato, uno dei consiglieri dovesse dimettersi, o decedere, o essere costantemente impedito all’esercizio del mandato, il presidente ne darà comunicazione all’Ente designate, il quale provvederà alla sostituzione entro tre mesi; in caso contrario, il consiglio provvederà alla sostituzione, con cooptazione di un nuovo consigliere, il cui mandato avrà la stessa durata di quello degli altri consiglieri.

ART. 9
Il consiglio di amministrazione detiene il potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

a)        approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno in corso ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

b)        approva entro il 31 ottobre di ogni anno la relazione morale e finanziaria sull’anno precedente ed il programma dell’anno in corso;

c)        delibera sull’accettazione dei contributi e delle donazioni, nonchè sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili ed immobili;

d)       delibera circa il miglior impiego del patrimonio;

e)        delibera circa l’amministrazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio della Fondazione;

f)         ove particolari circostanze lo rendano opportuno, delibera, con congrua motivazione, circa l’alienazione di beni facenti parte del patrimonio; la delibera deve contenere l’indicazione dell’impiego della somma ricavata dalla vendita;

g)        delibera circa l’impiego di contributi e donazioni non espressamente destinati al patrimonio dai donanti;

h)        delibera circa eventuali accordi di collaborazione della Fondazione con altri enti o privati;

i)          delibera circa il finanziamento delle varie iniziative della Fondazione;

l)          delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all’autorità di controllo per la necessaria approvazione;

m)      elegge tra i propri membri il presidente, il vice-presidente, il comitato esecutivo;

n)        nomina il comitato scientifico;

o)        delibera l’assunzione e il licenziamento del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

p)        provvede all’istituzione e all’organizzazione degli uffici e stipula eventuali convenzioni relative al loro funzionamento.

Il consiglio può delegare al comitato esecutivo le proprie attribuzioni, entro i limiti consentiti dalla legge.

ART. 10
Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del presidente, che lo presiede.

Esso deve essere inoltre convocato qualora ne faccia richiesta per iscritto almeno un terzo dei consiglieri, con lettera contenente l’indicazione dell’ordine del giorno.

Ove il presidente non provvede alla convocazione, a ciò provvede il vice-presidente.

Il consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo maggioranze qualificate previste da questo statuto per specifiche delibere.

Il consiglio può invitare alle proprie riunioni, su proposta del comitato esecutivo, persone la cui presenza sia opportuna in relazione agli argomenti da trattare.

ART. 11
Il comitato esecutivo è composto dal presidente della Fondazione, dal presidente onorario, dall’eventuale delegato coordinatore delle funzioni del comitato scientifico, dal preside dell’I.T.I.S. Paolo Carcano e da tre membri eletti dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri, di cui almeno due rappresentativi del mondo dell’impresa tessile comasca.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente, che lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno quattro membri.

Il comitato può invitare alle proprie riunioni altri consiglieri, nonchè esperti nelle materie in discussione.

Il comitato esercita le funzioni e detiene i poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione, al quale riferisce del proprio operato.

Valgono per le riunioni del comitato esecutivo le stesse norme previste per quelle del consiglio di amministrazione, al quale riferisce del proprio operato.

Valgono per le riunioni del comitato esecutivo le stesse norme previste per quelle del consiglio di amministrazione, in ordine alla convocazione, alla validità delle riunioni ed alle delibere.

ART. 12
Il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo si avvalgono, ove le circostanze lo richiedono, della collaborazione del comitato scientifico.

Il comitato è composto dal presidente della Fondazione, dal preside dell’I.T.I.S.  Paolo Carcano, da tre imprenditori, uno per ogni specializzazione tecnico professionale, e da tanti insegnanti quanti sono gli indirizzi di specializzazione tecnico-professionale, più uno scelto tra gli insegnanti di altre materie.

Gli imprenditori sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentite le associazioni di categoria.

Gli insegnanti rappresentativi degli indirizzi tecnico-professionali devono essere docenti di materie del relativo indirizzo.

Tutti gli insegnanti sono scelti dal consiglio di amministrazione all’interno di una rosa proposta dal collegio dei docenti.

Il consiglio di amministrazione può deliberare, con delibera motivata e con li voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, la modifica del numero dei componenti i comitato.

ART. 13
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l’1 luglio e termina il 30 giugno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo e la relazione del presidente circa la gestione e le attività svolte.

ART. 14
Le modificazioni dello statuto sono deliberate del consiglio di amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri e sottoposte all’approvazione dell’autorità di controllo.

ART. 15
La durata della Fondazione è illimitata.

Se lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, la Fondazione si estingue ai sensi dell’art. 27 C.C..

In caso di estinzione, quale che ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altro ente che persegua finalità simili.

Nel caso di liquidazione, il consiglio nominerà tre liquidatori scelti tra i propri membri.

 

Firmato: Cristiano Mantero

Firmato: Massimo Caspani Notaio